In questo caso è necessario distinguere due momenti diversi:
a) dalla data di costituzione del diritto fino alla ultimazione della costruzione o, se precedente, all'utilizzazione della stessa, la base imponibile è data dal valore venale di comune commercio del suolo (l'Ici è dovuta dal superficiario);
b) dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se precedente, di utilizzazione della stessa, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato (l'Ici è dovuta dal proprietario del fabbricato).
Ultima Modifica: 01/01/2008