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Decreti legge

I decreti legge vengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L., e sono emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza.

Il decreto legge, a differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità senza aver ottenuto una delega dal Parlamento, depositario della funzione legislativa. Il potere di emanare un decreto legge spetta al Consiglio dei Ministri e non anche ai singoli Ministri.

Il Governo non può comunque, attraverso un decreto legge, regolare quelle materie in cui è previsto il controllo politico del Parlamento, quale, ad esempio, l'approvazione del bilancio e del suo esercizio provvisorio o l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali.

Il decreto legge entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: tuttavia, per evitare abusi, la Costituzione stabilisce che perde di efficacia sin dall’inizio (cioè si considera come mai venuto in esistenza) se non viene convertito in legge dal Parlamento entro i sessanta giorni successivi alla sua emanazione.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/03-017.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010