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La costituzione del fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.

Inoltre, nell'ipotesi di costituzione su iniziativa di un terzo, il codice civile prevede che essa possa avvenire non solo per atto tra vivi, nel qual caso essa si perfeziona soltanto in seguito all'accettazione da parte dei coniugi, ma anche mortis causa ovvero mediante testamento.

In ogni caso, affinchè la costituzione del fondo sia opponibile ai terzi, occorre che l'atto di costituzione venga annotato a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162, comma 4, c.c., così come per tutte le convenzioni matrimoniali.

Inoltre, al fine di rendere noti i beni concretamente assoggettati al vincolo di destinazione, il fondo patrimoniale deve essere trascritto anche sui pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

Ultima Modifica: 13/12/2010