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Trust e Affidamento fiduciario

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Il trust nell’ordinamento giuridico italiano

Il trust è un istituto di origine anglosassone di tradizioni pluricentenarie, che si è radicato e sviluppato nei Paesi di Common law (vale a dire appunto quelli di matrice giuridica non derivata dal diritto romano, i quali si definiscono, invece, come sistemi di Civil law), avendo trovato nelle peculiari caratteristiche di tali ordinamenti il terreno fertile per la sua crescita.

In quel contesto infatti il trust svolge una molteplicità di funzioni che non sono facilmente qualificabili operando un parallelo con un analogo istituto giuridico proprio del nostro ordinamento giuridico: e ciò perchè vi è una completa diversità, tra il nostro sistema e quello anglosassone, a livello di definizione del diritto di proprietà e dei rimedi giurisdizionali posti a sua tutela.

Infatti, l'istituto del trust gode di un grandissimo successo operativo nel mondo angloamericano, poichè è uno strumento semplice ed economico, dotato di grande flessibilità e agibilità: oltre che per finalità di tipo tradizionale, cui sono ad esempio diretti i trusts “di destinazione” di un patrimonio familiare o quelli con scopo morale (income trusts e charitable trusts), nella moderna circolazione dei capitali e dei patrimoni, hanno assunto sempre maggiore rilevanza i cosiddetti business trusts, finalizzati a operazioni commerciali, e i pension trusts, con finalità previdenziali.

Al contrario, nei sistemi “non-trust” di Civil law, qual è il nostro, la presenza di un tale istituto giuridico, come detto, è stata di fatto impedita, per lo più, da una differente concezione del diritto di proprietà: infatti, il contenuto del nostro concetto di proprietà - quale derivazione della proprietà così come concepita nel Codice napoleonico e, prima ancora, nel diritto romano - non è compatibile con tutto quel complesso di posizioni soggettive che fanno capo sia al trustee che al beneficiario e di quella flessibilità e capacità di adattamento alle singole esigenze del caso concreto cui invece il trust risponde a perfezione.

Pertanto gli scopi, raggiunti nella cultura giuridica anglosassone con l'istituto del trust, sono stati perseguiti dalla nostra giurisprudenza teorica e pratica mediante il ricorso a strumenti giuridici in qualche modo analoghi (ma non certo dotati della medesima capacità di adeguamento del trust alle peculiari esigenze che di volta in volta si manifestano) quali la fondazione, il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del terzo, il negozio fiduciario, il fondo patrimoniale, senza ottenere però gli stessi risultati ora consentiti dall' utilizzo diretto del trust.

Oggi peraltro il panorama giuridico italiano è totalmente mutato in quanto, in seguito alla firma della “Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust” avvenuta il 1° luglio 1985, l'Italia ne ha effettuato la ratifica (primo Paese di Civil law) mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

In linea generale, si può dire che il trust della Common law consiste in un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, chiamato trustee (o fiduciario), cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (o legal owner) gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purchè lecito e non contrario all'ordine pubblico. Per esempio, fra le possibili finalità del trust, può evidenziarsi quella di attribuire al trustee un certo patrimonio al fine di conservarlo per restituirlo a determinati destinatari finali (remaindermen) al verificarsi di un dato evento (come la morte del disponente oppure il raggiungimento da parte del destinatario di determinati traguardi quali il matrimonio, la laurea o la maggiore età) oppure per attribuire vantaggi a soggetti terzi, i cosiddetti beneficiaries, al cui esclusivo vantaggio devono dunque essere usati quei poteri (equitable owner: così si definisce appunto il comportamento che deve tenere il trustee in ordine ai beni attribuitigli per la realizzazione dello scopo prefissato dal disponente).

Dal punto di vista di un osservatore del Continente, gli aspetti peculiari del trust sono individuabili innanzitutto nei principali effetti che il trust stesso dispiega nei confronti dei terzi:

a) i terzi creditori non possono assolutamente aggredire i beni oggetto del trust e affidati al trustee, in quanto tale patrimonio è sottoposto a un “vincolo di destinazione”(cioè è finalizzato al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente) e a un “vincolo di separazione” (cioè è separato sia dal patrimonio del disponente, da cui quei beni si “staccano”, sia dal patrimonio personale del trustee, con il quale quei beni non si “confondono”) nell'interesse del beneficiario;

b) il trustee ha il dovere di amministrare i beni secondo quanto è stabilito dal settlor (il disponente, e cioè colui che conferisce i beni nel trust) nel negozio istitutivo del trust a vantaggio dei beneficiaries, cui spetta il diritto di esigere la prestazione.

Ultima Modifica: 10/02/2007