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Trust e Affidamento fiduciario

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Il fondo patrimoniale e il trust (l’asset protection trust)

Il fondo patrimoniale è, come noto, quella convenzione matrimoniale mediante la quale certi beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) vengono destinati a far fronte alle esigenze della famiglia dei coniugi che stipulano detta convenzione.

Dalla stipula del fondo patrimoniale deriva un effetto “segregativo” dei beni destinati al fondo: essi sono infatti espropriabili solo dai creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito per ragioni inerenti la vita familiare (si pensi a un fornitore che abbia compiuto opere o eseguito servizi per l’allestimento della casa familiare): ne segue che chi ha crediti per responsabilità professionali o imprenditoriali di uno dei coniugi (o comunque per qualsiasi tipologia di danno da costoro eventualmente arrecati) non può sottoporre ad esecuzione i beni del fondo.

Tuttavia il fondo patrimoniale presenta anche alcune “inefficienze”: ovviamente, può essere stipulato solo da persone coniugate e, altrettanto ovviamente, il fondo vige fintantochè dura il matrimonio (con l’eccezione che, se il fondo cessa, ma ci sono figli minorenni, il fondo dura fino alla maggiore età del figlio più “piccolo”). Infine, come detto, non ogni bene può essere assoggettato al vincolo del fondo patrimoniale, ma solo, appunto, immobili, mobili registrati e titoli di credito.

Ebbene, a queste “inefficienze” si può “rimediare” con un trust o con un vincolo di destinazione: si pensi al caso di persone che convivono, seppur non coniugate; oppure al caso di una coppia di sposi con figli ove avvenga il decesso di uno dei genitori. In tal caso, con l’atto di trust o con il vincolo di destinazione si possono realizzare i medesimi effetti di destinazione di determinati beni ai bisogni della “famiglia” e di protezione di detti beni con la nomina di un trustee (anche mediante una “auto-dichiarazione” del disponente) o con la stipula di un atto mediante il quale alcuni beni vengano destinati, ai sensi del nuovo articolo 2645-ter del Codice civile, a realizzare fini ritenuti meritevoli di tutela.

Ultima Modifica: 10/02/2007