Figura Notaio

L'attività del notaio

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Pene disciplinari

L'accresciuto numero di adempimenti che il legislatore è andato ponendo a carico del notaio ha comportato un conseguente e non indifferente incremento delle ipotesi di responsabilità cui il notaio stesso si espone nell'esercizio della propria funzione. In particolare, oltre ai vari casi di responsabilità sotto il profilo disciplinare di cui alla L.N. ed alle numerose ipotesi di responsabilità civile e penale discendenti dalla qualifica del notaio quale pubblico ufficiale, appaiono decisamente aumentate negli ultimi anni anche le ipotesi di responsabilità civile, penale e fiscale dipendenti dai nuovi adempimenti che il notaio è stato chiamato ad assolvere.

L'art. 135 L.N. prevede le seguenti pene disciplinari a carico dei notai che abbiano mancato ai propri doveri:

1) avvertimento (art. 136, comma 1°, L.N.): consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con l'esortazione a non commetterlo ulteriormente;

2) censura (art. 136, comma 2°, L.N.): consiste in una dichiarazione formale di biasimo del notaio per la mancanza commessa. L'avvertimento e la censura sono comminate, oltre che nei casi in cui siano espressamente previste, anche per quelle infrazioni che la L.N. non ha fornito di una specifica sanzione.

3) ammenda (art. 137 L.N.): consiste in una pena pecuniaria, di varia entità, che viene comminata al notaio che si renda responsabile delle contravvenzioni indicate dagli artt. 80 e 137 L.N. e 261 R.N.

4) sospensione (art. 138 L.N.): consiste una causa di temporanea cessazione dall'esercizio della funzione notarile, per un periodo di tempo variabile tra un mese ed un anno a seconda della gravità della infrazione commessa.

5) inabilitazione (artt. 139, 140 e 141 L.N.): consiste in una causa di temporanea cessazione dall'esercizio della funzione notarile. Essa può essere di diritto, nei casi indicati nell'art. 139 L.N., oppure facoltativa, nei casi indicati nell'art. 140 L.N. Anche se disciplinata dalla L.N. tra le pene disciplinari, l'inabilitazione si configura in realtà come una misura cautelare oppure accessoria rispetto ad una condanna penale, ed in questo si distingue dalla sospensione, che ha carattere di sanzione. Una volta cessati i motivi di inabilitazione il notaio, ai sensi dell'art. 263 R.N., potrà chiedere la riammissione senza dovere sostenere un nuovo concorso.

6) destituzione (art. 142 L.N.): consiste nella cessazione definitiva dall'esercizio della funzione notarile, e viene comminata per mancanze più gravi, indicate dall'art. 142 L.N. Il notaio destituito può peraltro ottenere la riabilitazione all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile nei casi indicati dall'art. 159 L.N. Il provvedimento di riabilitazione peraltro non consente l'automatica riassunzione delle proprie funzioni notarili da parte del notaio destituito, il quale pertanto a tale scopo deve nuovamente sostenere con esito favorevole il concorso di nomina per esame.

L'autorità competente alla comminazione delle pene disciplinari è il Consiglio notarile presso il quale è iscritto il notaio per quanto riguarda l'avvertimento e la censura (art. 148 L.N.), ed il Tribunale civile nella cui giurisdizione si trova il Consiglio notarile presso il quale è iscritto il notaio per quanto riguarda l'ammenda, la sospensione e la destituzione (art. 151 L.N.). Il notaio potrà proporre reclamo contri i suddetti provvedimenti rispettivamente al Tribunale (art. 150 L.N.) ed alla Corte d'Appello (art. 155 L.N.).

L'art. 145 L.N. prevede poi come aggravante della mancanza del notaio la recidiva, che ricorre allorquando il notaio commetta una nuova infrazione nei cinque anni dalla precedente condanna.

Tratto da: http://www.consiglionotarilemodena.it/

Ultima Modifica: 08/03/2005