Sistema giuridico

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Il criterio della gerarchia delle fonti

In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.

In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:

I livello:Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);

II livello:Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).

La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/02-003.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010