Il rent to buy ha lasciato il campo della totale atipicità ed è entrato a far parte, con l’articolo 23 del dl 12 settembre 2014 n. 133, del catalogo dei contratti espressamente regolati nel nostro ordinamento, seppure, con scelta improvvida, il legislatore non abbia pensato di collocarlo ordinatamente all’interno del codice civile.
Per rent to buy (d’ora innanzi, Rtb) si intende qualsiasi contratto che sia inquadrabile nel seguente schema: Tizio concede in godimento a Caio un immobile con il diritto di quest’ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a prezzo, in tutto o in parte, i canoni versati, a seconda di quanto in tal senso convenuto nel contratto, ove si può appunto stabilire quale sia la parte di canone che va a remunerare l’utilizzo del bene dato in godimento e quale sia invece quella porzione (la quale, beninteso può coincidere anche con l’intero canone) che vale come rata del prezzo dovuto per l’acquisto-
Si tratta, in sostanza, di uno schema contrattuale che cerca di rimediare alla attuale carenza di liquidità in capo ai potenziali acquirenti di immobili e che quindi permette al soggetto venditore di “finanziare” egli stesso l’acquisto, accettando di percepire il prezzo a rate e garantendosi con il mantenimento della proprietà nel periodo durante il quale il conduttore beneficia del godimento dell’immobile (e, di regola, fino a quando tutti i canoni non saranno pagati).
In altri termini, dalla stipula di questo contratto deriva che Caio può utilizzare l’immobile di Tizio per il periodo concordato e divenirne proprietario con le modalità e i tempi convenuti (ad esempio, automaticamente, con il pagamento di una certa serie canoni; oppure esercitando un’opzione di acquisto che il contratto gli conceda). Tizio e Caio possono essere un soggetto “qualsiasi”: vale a dire un privato, un professionista, un imprenditore individuale, una società o un qualunque altro ente. L’immobile oggetto dell’ Rtb, a sua volta, può essere di qualunque tipologia: un edificio abitativo o strumentale, un’area agricola o edificabile.
L’avvenuta regolamentazione dell’Rtb serve anzitutto per permetterne la trascrivibilità nei Registri Immobiliari, sempre che la stipula del contratto avvenga nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Da questa trascrivibilità deriva una pluralità di importanti effetti:
a) se nel periodo di durata del godimento, nel quale il concedente resta proprietario del bene concesso in Rtb, detto bene subisce degli accadimenti pregiudizievoli per il concedente (ad esempio, l’iscrizione di una ipoteca oppure la trascrizione di un pignoramento, di un sequestro o di una domanda giudiziale), l’intervenuta trascrizione dell’Rtb fa da scudo al conduttore, il quale resta insensibile a detti eventi in quanto le sue ragioni di acquisto del bene libero da gravami prevalgono su coloro che hanno impresso tali gravami;
b) se nel periodo di durata del godimento, il bene venga venduto dal concedente a terzi, costoro “subiscono” l’esistenza dell’Rtb, sia che tale contratto abbia una durata inferiore ai nove anni, sia che esso abbia una durata maggiore;
c) se il soggetto concedente si renda inadempiente e sorga un diritto del conduttore alla restituzione, in tutto o in parte delle somme versate, questo credito beneficia di un privilegio speciale, nel senso che il ricavato dall’esecuzione forzata che abbia a oggetto il bene oggetto dell’Rtb deve essere prioritariamente destinato a soddisfare le ragioni del conduttore.
Occorre anche notare che, a differenza di quanto accade per la trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, la quale “protegge” il promissario acquirente al massimo per tre anni, l’efficacia della trascrizione dell’Rtb può durare, secondo quanto previsto nel contratto stesso, anche per un periodo maggiore, non eccedente però il decennio.
Tra l’altro, se l’Rtb abbia a oggetto un’abitazione in corso di costruzione da parte di un soggetto imprenditore, vi è il divieto di stipula dell’Rtb qualora l’immobile sia gravato da un’ipoteca, a meno che essa non sia frazionata e al conduttore sia accollata una quota del mutuo originariamente stipulato dall’impresa costruttrice (in tal caso, evidentemente, i canoni dovuti dal conduttore andranno versati ad ammortamento di detto mutuo): cosicchè il conduttore viene protetto, oltre che nel caso di disavventure del concedente durante la vigenza dell’Rtb, anche nel momento della stipula del contratto, essendo appunto vietato un Rtb in presenza di un ‘ipoteca e quindi con ciò evitandosi che il conduttore, una volta pagati i canoni dovuti e acquisito il diritto di divenire proprietario dell’immobile, debba fronteggiare la situazione di liberare l’immobile dalla pregressa ipoteca, concessa o subita dal soggetto concedente.
Ultima Modifica: 02/09/2015