Se un debitore, mediante atto simulato, trasferisce la proprietà di un bene che gli appartiene, con l’intento di sottrarlo al pignoramento del suo creditore, quest’ultimo può far dichiarare la simulazione anche se l’acquirente abbia impresso, sul bene, un vincolo di destinazione, come può essere, ad esempio, quello derivante da un trust o da un atto di destinazione di cui all’articolo 26456-ter del codice civile, e anche se tale vincolo di destinazione sia stato trascritto nei Registri immobiliari.
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 16313/2023), la trascrizione è bensì una forma di pubblicità dichiarativa, preordinata a rendere opponibile ai terzi l’atto che ne è oggetto, ma non è un’operazione idonea ad attribuire all’atto trascritto una validità e una efficacia di cui l’atto oggetto di trascrizione sia di per sé privo. (... segue)
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Ultima Modifica: 10/06/2025