Con l’entrata in vigore, il 20 marzo 2026, dell’ottavo emendamento alla Trusts (Jersey) Law 1984, Jersey rafforza un punto già ben presente nella propria legislazione in tema di trust : la validità del trust non viene meno per il solo fatto che il disponente si riservi determinati poteri.
Ed è proprio qui che si apre un divario con l’ordinamento italiano, perché ciò che sul piano civilistico a Jersey è trattato come assetto compatibile con il trust, sul piano fiscale interno continua spesso a essere letto come possibile indice di interposizione.
L’articolo 9A della legge di Jersey afferma infatti, in termini netti, che la riserva o attribuzione al disponente di un interesse beneficiario oppure di uno o più dei poteri elencati dalla norma non incide sulla validità del trust e non ne ritarda l’efficacia.
Fra questi poteri rientrano, tra l’altro, la revoca o modifica del trust, le direttive sulle attribuzioni di reddito o capitale, le istruzioni in ordine alla gestione dei beni, la nomina e revoca di trustee, beneficiari o altri soggetti investiti di poteri, nonché il cambiamento della legge regolatrice. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/04/2026