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SOCIETA' - Perdite conseguite a causa dell'epidemia da COVID-19


Sul n. 5/2020 della rivista "Le Società" un articolo di Angelo Busani dal titolo "Il 2020 come anno “di grazia” per le perdite da COVID-19": una delle misure più radicali adottate in campo societario per fronteggiare lo shock economico-patrimoniale provocato dall’epidemia in corso è senz’altro quella recata dalla norma di cui all’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, la quale reca una notevolissima deroga rispetto alla normativa “ordinaria” in tema di “opportuni provvedimenti” da assumere in caso di maturazione di perdite rilevanti.

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La norma di cui all’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , sancisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, “per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” del 31 dicembre 2020 “non si applicano” le norme del Codice civile in tema di:

a) riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo del capitale sociale che siano rilevate dopo il cosiddetto “anno di grazia” (art. 2446, commi 2 e 3, c.c., per la società per azioni; art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6, c.c., per la società a responsabilità limitata);

b) riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo del capitale sociale, le quali riducano il capitale sociale sotto il minimo di legge (art. 2447 c.c., per la società per azioni; art. 2482 ter c.c., per la società a responsabilità limitata);

c) scioglimento della società per il caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento (art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. per le società per azioni e le società a responsabilità limitata; e art. 2545 duodecies c.c., per le società cooperative).

In sostanza, viene sospeso, per un dato periodo, l’obbligo di assumere «opportuni provvedimenti» in caso di perdite (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento). Ovviamente, se anche tale obbligo è disattivato, resta pur sempre per i soci la facoltà di provvedere al ripianamento delle perdite (mediante riduzione del capitale o mediante apporto di nuove risorse) o di decidere la trasformazione o lo scioglimento della società. 

[segue trattando i seguenti argomenti ...]

- L’oggetto e il presupposto della disapplicazione

- Le perdite rilevate in esercizi chiusi il 31 gennaio, il 29 febbraio, il 31 marzo 2020

- Le perdite dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019

- Il 2019 come anno “di grazia” delle perdite del 2018

- Il 2020 come anno “di grazia” delle perdite del 2019

- Le perdite “entro il terzo” del 2019 che si sommano alle perdite del 2020

- Situazione patrimoniale in bonis al 31 dicembre 2019 che entra in deficit nel 2020 a causa dell’epidemia

- Bilancio al 31 dicembre 2020 chiuso con perdite

- Situazione patrimoniale dopo l’approvazione del bilancio 2020

Ultima Modifica: 07/06/2020

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