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Antririciclaggio - Introduzione

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Quando sorge l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40 ?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di assolvimento del relativo obbligo posto a carico del soggetti passivi IVA.

Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda:

- le cessioni di beni,

- le prestazioni di servizi resi,

- gli acquisti di beni,

- le prestazioni di servizi ricevuti, effettuate, ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata di cui alle
black list individuate con il D.M. 4 maggio 1999 e con il D.M. 21 novembre 2001.

Il professionista che abbia reso prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio in uno dei suddetti Paesi è, pertanto, tenuto ad effettuare la suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate, mensilmente o trimestralmente (a seconda del volume complessivo delle prestazioni svolte).

Va sottolineato che l’art. 4 del D.M. 30 marzo 2010 (G.U. n. 88 del 16 aprile 2010) contenente disposizioni di attuazione del cit . D.L. 40/2010 precisa che le operazioni da includere nella comunicazione telematica sono quelle registrate o soggette a registrazione secondo le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori:

- l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,

-
la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Va osservato che, come chiarito nella suddetta circolare, è sufficiente che il Paese sia compreso anche in una sola delle citate black list
.

Ultima Modifica: 02/03/2012