Figura Notaio

L'attività del notaio

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Premessa

“Tanto più notaio, tanto meno giudice”.
Con queste parole un famoso giurista (Carnelutti) ha definito la funzione essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge affida al notaio).

Questo significa che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause). Ed è per questo che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) ed ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.).

Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui inosservanza comporta, oltre alla responsabilità civile, anche la responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei casi più gravi destituito), e può essere fonte di responsabilità penale (per il reato di falso in atto pubblico).

(tratto da http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=400000)

 

Il termine notarii appare utilizzato pressoché senza interruzioni a partire dal diritto romano, tuttavia sino al XVIII secolo esso descrive od individua funzioni che solo approssimativamente possono trovare un parallelo con la funzione notarile in senso moderno.

Tali funzioni inoltre non appaiono esaustive dei compiti del soggetto cui erano attribuite, né risultano disciplinate compiutamente. La prima legislazione unitaria in tema di notariato viene infatti realizzata solo nel corso della Rivoluzione francese, e precisamente con il decreto 29.9.1791, introdotto in Italia con la l. 25 ventoso anno XI (16.3.1803), volta a realizzare l'organizzazione del notariato ed ad individuare altresì le caratteristiche della funzione notarile stessa.

Con l'avvento della Restaurazione, ogni Stato preunitario procedette ad emanare una propria normativa in tema di organizzazione del notariato, pur sul modello di quello francese.

L'unificazione d'Italia comportò comunque il ritorno ad una normativa unitaria pure in tema di notariato, inaugurata con la l. 25.7.1875 e seguita dalla l. 6.4.1879, fuse poi insieme dal T.U. 25.5.1879, n. 4900. Tale normativa venne infine sostituita dalla legge 16.2.1913, n. 89 (di sèguito per brevità denominata L.N.), che, insieme al relativo Regolamento 10.9.1914, n. 1326 (di sèguito per brevità denominato R.N.), costituisce la vigente legislazione notarile, seppur successivamente variamente modificata.