La divisione senza conguagli ha natura dichiarativa e non traslativa e quindi è soggetta a imposta di registro con aliquota dell’1%, a condizione che l’assegno attribuito a ciascuno dei condividenti (la «quota di fatto»), corrisponda alle loro «quote di diritto» e, cioè, al valore della quota sulla massa comune spettante ai condividenti prima della divisione.
Se invece la divisione ha come esito l’assegnazione al condividente di beni di valore eccedente il valore della sua quota sulla massa comune, tale eccedenza deve essere «sempre qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti» prescindendo dall’eventualità che un conguaglio monetario sia corrisposto da un condividente all’altro.
Questi principi sono enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 4858 del 23 febbraio 2024 la cui importanza è connessa all’espressa affermazione che la considerazione della divisione senza conguagli in termini di atto di natura dichiarativa non soffre smentita dalla qualificazione della divisione (effettuata dalle Sezioni unite nella nota sentenza n. 27692/2020), come atto, sotto il profilo civilistico, di natura «specificativa» e «attributiva», che «impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa». (... segue)
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Ultima Modifica: 12/10/2026