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Il decreto d’apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro (presso l’ufficio del giudice tutelare è ora aggiunto un registro delle amministrazioni di sostegno). Il decreto d’apertura e quello di chiusura debbono essere  comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se l’incarico fosse a tempo determinato, tali annotazioni dovranno essere cancellate alla scadenza (art. 405, commi 7 e 8, c.c.).