Il credito d’imposta per il cosiddetto “riacquisto” della prima casa (articolo 7 della legge 448/1998) si origina anche quando il contribuente:
a) acquista una abitazione (casa 1) con l’agevolazione prima casa;
b) acquista un’altra abitazione (casa 2) con l’agevolazione prima casa;
c) vende la casa 1 entro due anni dall’acquisto di casa 2.
Lo riconosce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 197/2025, così parificando la situazione appena sopra illustrata a quella che l’articolo 7 della legge 448/98 volle originariamente beneficiare e cioè:
a) l’acquisto di casa 1 con l’agevolazione prima casa;
b) la vendita di casa 1;
c) l’acquisto di casa 2 con l’agevolazione prima casa se effettuato entro un anno dalla vendita di casa 1. (... segue)
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Ultima Modifica: 04/09/2025