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Apolidi

La disciplina giuridica degli apolidi è dettata, in principio, dalla Convenzione di New York del 28/9/1954; dalla legge 1/2/1962 n. 306; dalla legge 5/2/1992 n. 91 (art. 16) e dal D.P.R. 12/10/1993 n. 572 (Reg. attuativo), art. 17.

La Convenzione prevede che agli apolidi si applichi lo stesso trattamento riservato in generale agli stranieri, e che comunque siano esonerati dalla necessità della condizione di reciprocità dopo tre anni di residenza.

Per l'accesso alla proprietà immobiliare e per l'esercizio di attività lavorative, la Convenzione (art. 13 e 17-19)  prevede che gli Stati accordino agli apolidi il trattamento più favorevole possibile e comunque non inferiore a quello degli stranieri in generale.

L'apolide non residente è considerato Straniero del paese in cui risiede; l’apolide residente da meno di tre anni è considerato straniero tout court, ma non è soggetto alla condizione di reciprocità.

Quando una norma del nostro sistema di diritto internazionale privato fa riferimento alla legge nazionale di una persona, per l’apolide (come per il rifugiato) si applica la legge del Paese in cui ha il domicilio ovvero, in mancanza, la legge dello stato di residenza (art. 19 legge 218/1995).

Si deve considerare, inoltre, che la normativa più favorevole si applica all'apolide legalmente residente, che – come si è visto - è concetto ben più ampio di quello di extracomunitario regolarmente soggiornante.