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IMPOSTE - Res non dom "all'italiana"

L'Italia apre le porte ai ricchi non residenti che possono trasferirsi fiscalmente nel nostro Paese versando un'imposta sostitutiva fissa sui redditi prodotti all'estero.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, è stata resa operativa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), che ha inserito nel Tuir l'articolo 24-bis.

In sostanza, al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento di nuclei familiari e individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, viene introdotta, in alternativa a quella ordinaria, una disciplina fiscale speciale riservata, appunto, alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Il regime permette di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all'estero, fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia. Il regime fiscale opzionale può essere esteso ai familiari dell'istante specificati dall'articolo 433 c.c., a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

La misura dell'imposta sostitutiva è pari a 100 mila euro per ciascun anno d'imposta cui si riferisce la predetta opzione e a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima.

Il provvedimento chiarisce numerosi aspetti dell'agevolazione, rendendola, appunto, pienamente operativa.