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IMPOSTA DI REGISTRO - Share deal, asset deal

La Corte di Cassazione, con due diversi arresti depositati a meno di due settimane di distanza l’uno dall’altro, è tornata apronunciarsi sull’annoso tema del trattamento, ai fini dell’imposta di registro, del conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni.

E ciò ha fatto con un risultato diametralmente opposto. Se, infatti, con la sentenza n. 2054 del 27 gennaio 2017, ha negato all’A.F. la possibilità di riqualificare in cessione di azienda in conferimento con successiva cessione di partecipazioni, delimitando l’ambito operativo dell’art. 20 del DPR 131/86, con la sentenza 3562 del 10 febbraio 2017 ha raggiunto una conclusione di segno contrario.

In particolare, con la prima delle menzionate sentenze la Suprema Corte ha affermato che l’art. 20 del Testo Unico del registro non è una norma antielusiva bensì una norma finalizzata alla mera interpretazione degli atti soggetti a registrazione e, come tale, non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, “pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. … Infatti, ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse”.

Il precedente sicuramente ha il pregio di ricondurre “ad equità” un filone giurisprudenziale fondato sull’autonoma valenza antielusiva dell’art. 20; d’altro canto, esso attribuisce comunque allo stesso art. 20 una funzione, apparentemente residuale, di norma interpretativa che, di per sé, non esclude la possibilità di riqualificazione del negozio soggetto ad imposta di registro, da parte dell’A.F.. Lo spiraglio che la Suprema Corte sembra voler lasciare aperto a favore dell’attività di verifica non convince appieno nella misura in cui non chiarisce come possa operare l’art. 20 in funzione interpretativa senza “travalicare lo schema negoziale tipico” nel quale le parti hanno inteso inquadrare le loro pattuizioni.

Ebbene, l’apertura della Suprema Corte con la predetta pronuncia trova una fulminea battuta d’arresto nella seconda delle pronunce in commento che si sofferma sulla funzione interpretativa dell’art. 20 e chiarisce in che termini detta norma possa essere utilizzata per riqualificare gli atti negoziali.

Secondo quanto si legge nella sentenza n. 3562, da un lato, “la giurisprudenza della Corte è pacifica nel ritenere che l'art. 20 non è disposizione predisposta al recupero di imposte «eluse», perché l'istituto dell'«abuso del diritto» ora disciplinato dall'art. 10 bis L. 27 luglio 2000 n. 212 presuppone una mancanza di «causa economica» che non è invece prevista per l’applicazione dell’art. 20 DPR n. 131 cit..”. Dall’altro, però, non va sottovalutata la funzione dell’art. 20, “norma che semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il «collegamento» negoziale in ragione del loro «intrinseco». E cioè in ragione degli effetti «oggettivamente» raggiunti dal negozio o dal «collegamento» negoziale, come per es. può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se «collegati» potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare «oggettivamente» gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo”.

In altri termini, pur abbandonando ogni lettura in chiave antielusiva, la Corte di Cassazione continua ad applicare l’art. 20 attribuendo all’A.F. un potere di riqualificazione degli atti che evidentemente non può che prendere a riferimento gli effetti economici degli atti sottoposti a registrazione e non già quelli giuridici, atteso che questi ultimi, in caso di conferimento e cessione di quote, non possono essere analoghi a quelli relativi ad una cessione di azienda e, di conseguenza, non possono legittimare alcuna operazione riqualificatoria da parte degli Uffici.

Ultima Modifica: 28/03/2017

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