La certificazione energetica degli immobili

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Validità dell'Ace predisposto ante 1 settembre 2011

Sono da considerare validi gli ACE predisposti secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR VIII/ 5773 nei seguenti casi:

- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data antecedente al 26 ottobre 2009 e sull’ACE originale sia stato apposto il timbro per accettazione del Comune di competenza in data antecedente al 1 settembre 2011;

- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data compresa tra il 15 gennaio 2010 ed il 31 agosto 2011 e sull’ACE originale sia stato apposto il timbro per accettazione del Comune di competenza in data antecedente al 1 settembre 2011; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (si veda DDG 14006 del 15.12.2009);

- qualora la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO riporti una data successiva al 31 agosto 2011 e venga sempre allegata all’ACE; tale possibilità è consentita nei soli casi in cui la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 (si veda DDG 14006 del 15.12.2009).

Tratto da: http://www.cened.it/cenedhome

Ultima Modifica: 06/09/2011