Enti No Profit

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

ENTI NO PROFIT - Trasformazione da associazione a fondazione


Un decisivo contributo alla fattibilità della trasformazione delle associazioni in fondazioni è stato dato da una recente massima del Notariato del Triveneto che ha proclamato la legittimità di questa operazione: la massima è rubricata con la sigla «K.A.40» ed è intitolata appunto «Trasformazione di associazione in fondazione».

L’operazione di trasformazione di una associazione in una fondazione era stata infatti messa in forte dubbio, quanto alla sua percorribilità, da una pluralità di pronunce della magistratura amministrativa:

- il Tar Toscana, con la sentenza n. 1811 del 24 novembre 2011, aveva sancito che è legittimo il diniego della competente autorità amministrativa a iscrivere, nel registro regionale delle persone giuridiche, una fondazione derivante “in via diretta”, mediante trasformazione, da un’associazione riconosciuta, «dal momento che la predetta trasformazione non consente di verificare, in mancanza della fase di liquidazione, l’idoneità del patrimonio dell’associazione alla realizzazione dello scopo statutario e di tutelare i suoi creditori»;

- il Tar Piemonte, con la sentenza n. 781 del 29 giugno 2012, aveva sancito che è legittimo il diniego prefettizio di iscrizione, nel registro delle persone giuridiche, di una fondazione derivante “in via diretta”, mediante trasformazione, da un’associazione non riconosciuta; e questo perchè tale trasformazione, non essendo preceduta da un meccanismo preventivo di confronto con i creditori dell’associazione (come invece previsto in ambito societario dall’articolo 2500-novies del Codice civile), espone il patrimonio della neo costituita fondazione, in forza del principio di continuità dei rapporti giuridici, a possibili azioni dei creditori dell’associazione. Spetta al Prefetto, all’atto di autorizzare l’iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche, verificare preventivamente l’adeguatezza del patrimonio dell’ente alla realizzazione dello scopo statutario;

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 296 del 30 gennaio 2015, aveva giudicato inammissibile la trasformazione “diretta” da associazione a fondazione, poiché il procedimento normativamente previsto per la costituzione della fondazione è incompatibile con la preesistenza di una struttura associativa. Né a diversa conclusione può pervenirsi considerando la possibilità di integrare il procedimento con le regole desunte dalle disposizioni in tema di società. (... segue)


Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata

Ultima Modifica: 17/01/2018