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Straniero extra-comunitario coniuge di cittadino italiano (o di cittadino dell'Unione Europea)

Il regolamento sulla condizione degli stranieri (D.P.R. 394/1999) non si occupa direttamente dello straniero coniuge di cittadino italiano (o comunitario); però la relativa disciplina risulta dagli artt.  9 e 30 T.U. sugli stranieri  (D.P.R. 286/199):

a) art. 9: la carta di soggiorno può essere chiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore di cittadino italiano o comunitario;

b) art. 30, 1, b): allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno, che sposa nello Stato un cittadino italiano, un cittadino comunitario o un altro regolarmente residente, è concesso il permesso di soggiorno per motivi familiari;

c) art. 30,  4: allo straniero che effettua il ricongiungimento con un cittadino italiano, comunitario o titolare di carta di soggiorno è concessa la carta di soggiorno.

(Lo straniero che chiede il ricongiungimento con un familiare regolarmente soggiornante deve dimostrare anche la disponibilità di alloggio e di reddito; invece il familiare di cittadino italiano o comunitario può entrare al seguito senza dimostrare tali requisiti).

Si ritiene che, poiché il permesso di soggiorno per  motivi familiari attribuisce la capacità anche lavorativa corrispondente a quella del coniuge o parente con cui ci si ricongiunge, la capacità giuridica del coniuge straniero vada commisurata a quella del cittadino italiano o comunitario con cui è collegato, e quindi attribuisca al coniuge di cittadino italiano (o europeo) capacità generale.

Al coniuge di cittadino italiano (o dell’Unione Europea) si continua altresì ad applicare la normativa prevista dal D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656, come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 1999 n. 358, fatte salve, però, le norme più favorevoli previste dal T.U .sugli stranieri o dal suo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999) (art. 28 T.U.).