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Deposito notarile

Il deposito “formale” di un atto presso un  notaio, che sia imposto dalla legge (art. 33 D.P.R. 445/2000; art. 106 Legge Notarile) ovvero richiesto da una persona, ha lo scopo ed il risultato di imporre innanzitutto un controllo sulla legittimità dell’atto depositato (cioè la verifica che il suo contenuto non è contrario a norme di legge imperative) ed inoltre ne assicura la conservazione nel tempo.

Il controllo sul contenuto dell’atto straniero, tuttavia, dovrà essere attuato con riferimento al c.d. ordine pubblico internazionale, vale a dire con il divieto di ricevere in deposito solo gli atti stranieri che violino principi che l’ordinamento italiano considera fondamentali per il mantenimento della propria struttura politica, economica e sociale.

Ultima Modifica: 09/12/2007