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Minori e incapaci

Si dice capacità giuridica la capacità di essere titolari di rapporti giuridici; la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Da tale momento un soggetto può essere titolare di diritti e di obblighi. Diversa è la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi; per tale capacità occorre che il soggetto abbia acquisito una certa consapevolezza delle proprie azioni. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno di età; con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvi solo alcuni casi specifici per i quali è stabilita una età diversa).

I minori di età, pertanto, non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità genitoriale dei genitori; ove entrambi i genitori manchino o non possano esercitare la responsabilità genitoriale sui minori, si apre la tutela sui minori stessi, con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore.

La legge prevede altre disposizioni a tutela di persone che non possano provvedere ai propri interessi, anche se maggiori di età.

Vi sono soggetti, infatti, che per malattia o per altri motivi, si trovano in condizioni abituali (permanenti) di infermità di mente tali da renderli incapaci totalmente di provvedere ai propri interessi. In tali casi il nostro sistema prevede il procedimento di interdizione, con la conseguente nomina di un tutore che provvede alla cura degli interessi dell'interdetto.

Diversamente, il maggiore di età che, pur essendo infermo di mente, ma il cui stato mentale non sia talmente grave da far luogo alla interdizione, può essere inabilitato. Con l'inabilitazione il soggetto può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio: vendita di un immobile; stipula di un mutuo) deve essere assistito da un curatore (e, talvolta, anche essere autorizzato dal giudice tutelare).

Un regime analogo a quello applicabile all'inabilitato si applica al minore che sia stato emancipato in quanto autorizzato a contrarre matrimonio prima dei diciotto anni.

In ogni caso in cui si debbano compiere atti patrimoniali relativi a minori o comunque ad incapaci,  i soggetti che assistono o amministrano (vedi responsabilità genitoriale) i beni degli incapaci devono prestare la massima attenzione a tenere un comportamento conforme a legge. Può accadere, ad esempio, che vengano assunti impegni in nome e per conto di soggetti incapaci in modo non conforme alla legge: si tratta di comportamenti illegittimi e pericolosi in quanto non solo non vincolano il soggetto incapace nei confronti del terzo ma espongono il soggetto rappresentante a precise e gravi responsabilità sia nei confronti dell’incapace sia nei confronti del terzo.

In tutte le sopra ricordate ipotesi di gestione di beni di incapaci il notaio può essere di grande aiuto, in quanto fornito di preparazione specifica sull’argomento ed idoneo a suggerire le soluzioni più appropriate a seconda del singolo caso.

 

 

Ultima Modifica: 05/02/2016