Dalla sostanziale equiparazione tra i coniugi del matrimonio tradizionale e i componenti di un’unione civile deriva che gli stessi diritti ereditari spettanti al coniuge superstite spettano alla persona partecipe di unione civile nel caso di decesso dell’altra parte.
Scenario diverso, sotto il profilo ereditario, si ha invece nel caso di convivenza di fatto, registrata o non registrata. In questa situazione, al convivente superstite la legge non riserva alcun diritto nell’eredità del convivente defunto. Quindi, occorre necessariamente ricorrere a un testamento. L’unica tutela del convivente superstite (nella convivenza registrata) è che gode del diritto di abitazione per due anni o, se la convivenza dura da più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza ma non superiore a cinque anni (se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno tre anni). (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 16/06/2025