Dato che la tassazione delle attribuzioni di patrimonio effettuate da un trustee ha come presupposto l’incremento del patrimonio del beneficiario (nuovo articolo 4-bis del dlgs 346/1990, testo unico dell’imposta di donazione, introdotto dalla legge di riforma recata dal dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio scorso), tale presupposto non dovrebbe ricorrere qualora il trustee istituisca un nuovo trust; pertanto, in tal caso, nessuna tassazione si dovrebbe rendere applicabile.
Invece, secondo l’agenzia delle Entrate, qualora un trustee attribuisca il patrimonio del trust ad altro trust e il trust assegnatario sia inquadrabile come un beneficiario del trust assegnante, all’atto di dotazione del nuovo trust si deve applicare l’imposta di donazione dell’8 per cento sul valore imponibile dei beni oggetto di attribuzione al nuovo trust: è questa la sintesi della risposta a interpello n. 170 del 24 giugno 2025, nella quale l’agenzia delle Entrate ha argomentato la sua conclusione, confrontando lo scopo del trust assegnante con lo scopo del trust assegnatario e desumendo da questo confronto il raggiungimento dello scopo del trust assegnante e l’interruzione che l’atto di assegnazione provoca nella segregazione patrimoniale attuata con l’istituzione del trust assegnante.
Nella concreta fattispecie oggetto di interpello, il trust assegnante aveva come scopo l’unitarietà della gestione di un gruppo societario ed era stato costituito da tre fratelli che vi avevano apportato (probabilmente dopo averle ereditate) le loro quote di partecipazione in società oltre ad alcuni immobili, designando quali beneficiari i loro rispettivi discendenti in linea retta, con la regola di ripartire il patrimonio del trust, alla data della sua cessazione, in parti uguali a favore di ciascuna delle predette tre linee di discendenza. Il disponente, nell’atto istitutivo del trust assegnante, aveva altresì previsto la facoltà del trustee di istituire «un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della famiglia di ognuno dei beneficiari».
Derivando il suo operato da questa disposizione recata nell’atto istitutivo, il trustee assegnante ha dunque istituito tre diversi trust, uno per ciascuna linea di discendenza dei disponenti, con il proposito appunto di dotare ciascuno di essi con la quota di un terzo dei beni vincolati nel trust assegnante e auspicando l’applicazione a questi atti di apporto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, così come disposto dal predetto nuovo articolo 4-bis del dlgs 346/1990.
Nella sua risposta, l’Agenzia rileva però che, raffrontando l’atto istitutivo del trust originario con gli atti istitutivi dei tre trust “derivati,” risulta che lo scopo di ognuno di questi ultimi «è diverso dallo scopo» del trust originario in quanto consistente nella «migliore conservazione, l'amministrazione e, se del caso, l'incremento dei beni» vincolati nei trust derivati «perché essi siano tutti e complessivamente utilizzati affinchè si assicuri la tutela, l'unità e l'integrità del patrimonio» vincolato nel trust e ciascuna famiglia dei beneficiari dei tre trust derivati, per il tramite del trust derivato, possa soddisfare «i propri bisogni quotidiani e/o periodici», garantire «la propria sicurezza economica» e mantenere «il tenore di vita resti conforme allo stile, abitudine e tradizioni» del capostipite.
Con il supporto di questa argomentazione, l’Agenzia conclude dunque che la decisione del trustee di istituire i tre trust successivi «evidenzia che i tre trust successivi sono da inquadrare quali ulteriori beneficiari del Trust», appunto con la conseguenza che l’apporto patrimoniale da essi ricevuto è da qualificare come distribuzione di patrimonio del trust originario e quindi, come tale, soggetta a imposta di donazione. In sostanza, secondo l’Agenzia, con l’istituzione dei tre trust derivati da parte del trustee del trust originario, quest’ultimo «ha raggiunto il proprio scopo» e cioè il mantenimento dell’unitarietà del gruppo societario mentre i tre trust derivati sono preordinati al benessere delle famiglie dei beneficiari.
Ultima Modifica: 12/11/2025