Le clausole di sostenibilità che siano inserite nello statuto di una società sono legittime in quanto non contrastano con lo scopo di lucro che deve necessariamente caratterizzare lo statuto e l’attività della società stessa: è questo il principio che viene affermato negli orientamenti da A.B.1 a A.B.5 del Comitato notarile del Triveneto, ove si precisa che si tratta di clausole inseribili anche nello statuto delle società le quali non adottino la qualifica di società benefit (ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 208/2015), in quanto il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi società lucrativa, e non solo a quelle che intendano esteriorizzarlo mediante l’inserzione dell’aggettivo benefit nella propria denominazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/10/2025