La legge, definendo lo scorporo, non impedisce di effettuarlo con una modalità “collettiva” e, cioè, coinvolgendo una pluralità di società scorporande oppure combinando una pluralità di operazioni effettuate contestualmente dalla società scissa. E' quindi legittimo (secondo i notai del Triveneto, negli orientamenti L.G.1 e L.G.2.) che, in un unico contesto (e, quindi, a favore di un’unica società beneficiaria):
- si effettui la scissione con scorporo di due società scisse;
- si effettuino la scissione con scorporo di una società e la scissione “ordinaria” di un’altra società;
- la stessa società scissa effettui sia una scissione con scorporo sia una scissione ordinaria. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/10/2025