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SOCIETA' - Scissione asimmetrica atipica


È legittima la scissione con la quale si costituiscano tante società unipersonali quanti sono i soci della società scissa, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano ante scissione; ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa.

Questo è il dettato di una nuova massima notarile (la n. 28, edita dal Comitato regionale dei notai della Campania) che interpreta con flessibilità il disposto dell’articolo 2506 del Codice civile, in tema di scissione “asimmetrica”, e cioè la scissione in esito alla quale non tutti i soci della società scissa divengono soci della società beneficiaria poiché quelli che non assumono la qualità di socio nella società beneficiaria accrescono proporzionalmente la loro quota di partecipazione alla società scissa, in correlazione al valore del patrimonio scisso e alla conseguente diluizione (o al conseguente annullamento) della partecipazione nella società scissa dei soci che entrano nella società beneficiaria. (... segue)


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Ultima Modifica: 11/03/2018