Se è sottoposta a trasformazione transfrontaliera una società italiana, la competente autorità operante nel Paese di destinazione, dopo aver acquisito l’atto pubblico di trasformazione transfrontaliera redatto dal notaio italiano e il conseguente certificato preliminare, emana il certificato definitivo.
L’atto pubblico di trasformazione transfrontaliera stipulato dal notaio italiano, il certificato preliminare del notaio italiano e il certificato definitivo della competente autorità straniera devono poi essere depositati presso il Registro delle Imprese italiano, il quale, alfine, cancella la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera una volta ricevuta la notizia che (in conseguenza degli adempimenti pubblicitari effettuati nel Registro straniero) è avvenuta l’iscrizione della società stessa nel Registro straniero competente in ragione della sede della società risultante dalla trasformazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/07/2025