La valutazione della quota del socio d’opera uscente da una società di persone, anche nel caso in cui sia da effettuarsi con metodo equitativo, non può prescindere dalla redazione della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Inoltre, l’onere di provare il valore della quota del socio uscente incombe agli amministratori della società.
Sono queste alcune delle principali affermazioni contenute nella ordinanza della Corte di cassazione n. 4260/2020, emanata in una fattispecie nella quale si controverteva del valore di liquidazione spettante al socio d’opera occulto di una società in nome collettivo in conseguenza della sua fuoriuscita dalla società (probabilmente – ma la Cassazione non ne parla – a causa di un suo recesso). (... segue)
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Ultima Modifica: 24/11/2021