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SOCIETA' - Fusioni e scissioni senza situazione patrimoniale


L’obbligo di redigere la situazione patrimoniale delle società che partecipano a una operazione di fusione o di scissione prescritto all’articolo 2501-quater del Codice civile, non si applica:

1. Nell’operazione di fusione per incorporazione della società Beta nella società Alfa (la quale sia titolare dell’intero capitale sociale di Beta);

2. Nell’operazione di scissione per incorporazione e, cioè, quando la società beneficiaria della scissione sia titolare dell’intero capitale sociale della società scissa (è la cosiddetta scissione inversa);

3. In ogni altro caso in cui, per analogia, si applica la normativa che il Codice civile riserva alle operazioni sopra descritte ai punti 1 e 2 (ad esempio, nel caso di incorporazione della società Gamma nella società Delta quando il loro capitale sociale è per intero di titolarità della società Teta; oppure quando la società Eta incorpora la società Omega, interamente posseduta da Eta, la quale, a sua volta, è interamente partecipata dalla società Omicron).

A questa conclusione, secondo cui l’obbligo di redazione della situazione patrimoniale correlato a un’operazione di fusione o di scissione si può disapplicare nei casi sopra elencati si giunge, sia pure nel silenzio della legge, secondo la nuova massima n. 180 del Consiglio notarile di Milano (... segue)


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Ultima Modifica: 19/01/2021