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SOCIETA' - Azione revocatoria contro le delibere assembleari

Le deliberazioni degli organi societari comportanti modificazioni statutarie sono atti meramente interni alla società che li adotta e, quindi, non suscettibili di essere impugnati dal creditore della società stessa con l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 del Codice civile, mediante la quale il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti che il debitore compie diminuendo il suo patrimonio in pregiudizio del diritto del creditore di essere soddisfatto delle sue ragioni di credito.

È questa la decisione che la Cassazione adotta nella sentenza 6384/2023, riformando una sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in conformità alla sentenza del giudice di primo grado, aveva invece ammesso l’azione revocatoria verso la deliberazione dell’assemblea dei soci di una società consortile con la quale era stata abolita la clausola statutaria (assai frequente nei consorzi e nelle società consortili, per loro stessa natura e organizzazione) secondo la quale i soci consorziati dovevano considerarsi obbligati a ripianare il disavanzo di gestione che la società consortile avesse eventualmente maturato in ogni suo esercizio.

Essendo poi fallita la società consortile, la curatela fallimentare aveva promosso l’azione revocatoria verso la predetta deliberazione, con l’obiettivo di farla dichiarare inefficace, in modo da far “rivivere” la clausola statutaria soppressa, con la conseguenza che la curatela, a quel punto, avrebbe potuto agire verso i singoli soci consorziati per pretendere l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla società e rimaste inadempiute a causa del fallimento. (... segue)


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Ultima Modifica: 13/05/2025