Le compagnie di assicurazione non possono sottrarsi alla richiesta, che sia formulata dagli eredi e dai chiamati all’eredità, di conoscere il nominativo dei beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal contraente defunto. Lo stabilisce l’autorità garante per la Protezione dei dati personali nel provvedimento 520/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2023, nel quale si specifica che la compagnia di assicurazione, da un lato, deve senz’altro opporsi qualora «si tratti di un’istanza del tutto pretestuosa» ma, d’altro lato, deve invece fornire ogni risposta qualora «l’interesse perseguito» dal richiedente «sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria».
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Ultima Modifica: 27/01/2026