Non è soggetta a imposta di registro la clausola penale inserita in un contratto di locazione qualora sia esercitata l’opzione per la “cedolare secca”: lo riconosce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146 del 29 maggio 2025 con riferimento a una penale pattuita nella misura di dieci euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di un immobile oggetto di un contratto di locazione in caso di cessazione di tale contratto per scadenza del termine o per recesso.
Il ragionamento svolto dalle Entrate combina alcune considerazioni sull’applicazione dell’imposta di registro alla clausola penale e sulla tassazione del contratto di locazione quando il locatore opti per il regime della cedolare secca (articolo 3 d. lgs. 23/2011), il quale sostituisce, tra le altre, le imposte di registro e di bollo che sarebbero appunto dovute in relazione a tale contratto.
Riguardo alla penale, la risposta a interpello 146/2025 stranamente non richiama, seppur giungendo alle medesime conclusioni circa la sua non tassabilità, la precedente risposta 185 del 18 settembre 2024 (commentata dal «Sole 24 Ore» del giorno successivo) con la quale l’Agenzia aveva mutato il suo previgente orientamento in base al quale la penale era da tassare con l’imposta fissa di registro.
Comunque, sia nella risposta 146/2025 che nella risposta 185/2024 l’Agenzia ha fatto proprie le ripetute indicazioni provenienti dalla Cassazione la quale in più occasioni ha deciso per la non tassabilità della penale: ad esempio con la sentenza 30983/2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 novembre 2023) che con la sentenza 3466/2024.
Il ragionamento che supporta la sottrazione della penale all’applicazione dell’imposta di registro si fonda sul disposto del comma 2 dell’articolo 21 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un dato atto genera una sola tassazione (quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l’imposta più elevata) quando le disposizioni «derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre»; quando invece manchi questa derivazione, ciascuna clausola deve essere autonomamente tassata. Viene dunque rilevato che la penale non è una clausola dotata di un’autonomia a sé in quanto non ha una causa “propria”, distinta da quella del contratto in cui è inserita, ma ha un ruolo servente e rafforzativo, intrinseco al contratto nel quale è contenuta.
In sostanza, la penale non deve essere tassata, tanto meno se al contratto di locazione è applicata la cedolare secca.
Ultima Modifica: 25/06/2025