Deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità (e non all’imposta dovuta in relazione all’intera durata del contratto) la sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di un immobile urbano di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, in caso di opzione per l’imposizione anno per anno.
Si tratta della sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro) riducibile al 45% (con un minimo di 150 euro) per il caso di tardività non superiore a 30 giorni (articolo 69 del Dpr 131/1986 ovvero articolo 41 Dlgs 173/2024 dal 1° gennaio 2026). (... segue)
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Ultima Modifica: 10/11/2025