Il decreto Correttivo fiscale contiene anche innovazioni alla normativa sanzionatoria relativa agli atti ai quali si applica l’imposta di registro, con la previsione di una sanzione per il caso in cui si tratti di una fattispecie nella quali manchi una «imposta dovuta» (ad esempio, in conseguenza dell’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi).
Quindi, si tratta di una fattispecie in cui, in base alla normativa attualmente vigente, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile di pregiudicare l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Il caso “classico” è quello delle operazioni di finanziamento per le quali sia esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973): si tratta infatti di atti che debbono essere registrati senza l’applicazione di alcuna tassazione, ciò che però non esonera queste operazioni dall’obbligo di registrazione.
Ebbene, per questi casi, con il decreto Correttivo si prevede l’introduzione di una sanzione in misura fissa di 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione e di 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione.
Ultima Modifica: 12/05/2025