Il Dlgs 81/2025 ha introdotto di una sanzione in misura fissa di 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione e di 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione nel caso di atti per i quali non sia dovuta alcuna imposta (e quindi non si renda applicabile la sanzione prescritta in misura proporzionale all'imposta), ad esempio in conseguenza dell’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi. Il caso “classico” è quello delle operazioni di finanziamento per le quali sia esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. (... segue)
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Ultima Modifica: 10/07/2025