L’enunciazione di un atto non registrato contenuta in un atto sottoposto a registrazione non è qualificabile, ai fini dell’imposta di registro, come “caso d’uso” e, pertanto, non si rende applicabile la tassazione propria delle situazioni in cui il caso d’uso si verifica; d’altro lato, tuttavia, se oggetto di enunciazione è un atto soggetto a registrazione in caso d’uso, allora l’enunciazione è tassabile in sé, a prescindere dal fatto che il caso d’uso non si verifichi.
È questa la decisione adottata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2296 del 23 gennaio 2024. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/10/2026