Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo resta soggetto a imposta di registro proporzionale anche se il debitore sia dichiarato fallito (espressione che ora va convertita in «liquidato giudizialmente»): lo decide la Cassazione con la sentenza 2734/2024, argomentando la sua decisione con l’osservazione che la debenza dell’imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo e non alla sua concreta eseguibilità. (... segue)
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Ultima Modifica: 12/10/2026