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FUSIONE TRANSFRONTALIERA - La stipula dell'atto di fusione chiude l'iter


La stipula dell’atto di fusione (che deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico) e il rilascio del certificato definitivo, sottoposti alla prescritta pubblicità nel Registro delle imprese, costituiscono il punto finale del procedimento di fusione cross-border. La firma dell’atto di fusione presuppone l’avvenuto rilascio dei certificati preliminari, i quali, a loro volta, hanno come presupposto l’approvazione, da parte dell’assemblea, del progetto comune e l’assenza di opposizioni alla fusione da parte dei creditori.

Il rilascio del certificato preliminare, infatti, non può essere effettuato prima del decorso di 90 giorni dalla data di deposito nel Registro delle Imprese del progetto comune, che è appunto il termine concesso ai creditori per opporsi all’operazione. (... segue)


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Ultima Modifica: 24/09/2025