È legittimo modificare, senza autorizzazione giudiziale, l’atto istitutivo del fondo patrimoniale al fine di inserirvi la clausola per la quale l’alienazione dei beni vincolati nel fondo (o la loro sottoposizione a pegno o a ipoteca) non necessita di un decreto autorizzativo del tribunale: è quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza 32484/2023, priva di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità.
La questione oggetto della decisione concerne l’interpretazione e l’applicazione della norma di cui all’articolo 169 del Codice civile, per la quale, se non è stato espressamente consentito nell’atto istitutivo del fondo patrimoniale, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal tribunale con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/01/2026