L’esenzione da ogni tributo, disposta dall’articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione coniugale e divorzio si applica anche all’atto di deposito, presso un notaio italiano, del contratto, stipulato all’estero, con il quale i coniugi hanno regolato, in sede di divorzio, i loro rapporti patrimoniali, concernenti anche immobili esistenti in Italia.
È quanto l’agenzia delle Entrate riconosce nella risposta a risposta a interpello 351/2023 la quale, dunque estende il beneficio fiscale in questione anche agli atti formati all’estero i quali devono essere trascritti in un pubblico registro italiano (quali il Registro delle imprese o i registri nei quali si attua la pubblicità immobiliare). (...segue)
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Ultima Modifica: 27/05/2025