La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, al fine di costruire un impianto fotovoltaico, è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento e non con l’aliquota del 15 per cento: lo riconosce l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 23/E/2025, con la quale viene dunque cancellato il precedente orientamento contenuto nella circolare 36/E/2013 ove si affermava che agli atti traslativi o costitutivi del diritto di superficie doveva applicarsi l’aliquota 8 per cento, fatta tuttavia eccezione per il caso della superficie costituita su area agricola, nel quale avrebbe dovuto applicarsi l’aliquota del 15 per cento.
Il cambiamento di opinione dell’Agenzia è dovuto a due sentenze della Cassazione (n. 3461/2021 e n. 27293/2024) nelle quali si è deciso per l’applicazione dell’aliquota del 9 per cento alla costituzione di diritto di superficie su area agricola. (... segue)
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Ultima Modifica: 14/04/2025