Imposte Registro ed ipocatastali

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CONCORDATO FALLIMENTARE - Base imponibile del trasferimento all'assuntore


Al decreto di omologazione del concordato fallimentare si applica l’imposta di registro con le aliquote proprie degli atti traslativi (a seconda della tipologia dei beni trasferiti all’assuntore: immobili, mobili, crediti), senza poter diminuire la base imponibile in misura pari all’accollo dei debiti fallimentari che l’assuntore si addossa, ma senza tassare l’accollo come autonoma disposizione: è quanto la Cassazione decide nell’
ordinanza n 29955/2023. (... segue)


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Ultima Modifica: 15/10/2025