Al decreto di omologazione del concordato fallimentare si applica l’imposta di registro con le aliquote proprie degli atti traslativi (a seconda della tipologia dei beni trasferiti all’assuntore: immobili, mobili, crediti), senza poter diminuire la base imponibile in misura pari all’accollo dei debiti fallimentari che l’assuntore si addossa, ma senza tassare l’accollo come autonoma disposizione: è quanto la Cassazione decide nell’ordinanza n 29955/2023. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 15/10/2025