Se in contestualità a un contratto di compravendita viene costituita una servitù (a favore o a carico del fondo compravenduto), occorre effettuare una doppia trascrizione nei registri immobiliari, una per la compravendita e una per la servitù. In mancanza di quest’ultima, la servitù non è opponibile ai terzi, anche se menzionata nel cosiddetto «quadro D» dell’unica nota di trascrizione redatta (inerente alla compravendita).
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 28694/2023: una sentenza di notevole rilevanza perché non solo pronunciata in difformità con quanto stabilito dai giudici che, in entrambi i gradi di merito, si sono occupati della stessa vicenda giurisprudenziale, ma anche perché costituisce una pronuncia difforme rispetto alla sentenza di Cassazione 16853/2019, che aveva concluso per la sufficienza di una sola nota di trascrizione. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/10/2025