Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA DI TERRENO - Se è inquinato, non è un vizio ma un onere


La compravendita di un terreno che, successivamente alla stipula del contratto, si scopra essere contaminato da fattori inquinanti, non è impugnabile con l’azione per i vizi della cosa venduta, di cui all’articolo 1490 del Codice civile, ma solo con l’azione, concessa dall’articolo 1489 del Codice civile, per il caso della vendita di cosa gravata da oneri non apparenti che non siano stati dichiarati nel contratto di compravendita.

Trattandosi però di un onere che si origina solo a seguito del provvedimento di approvazione del programma di bonifica da parte della Pa competente, l’azione di cui all’articolo 1489 non può essere promossa prima dell’adozione di tale provvedimento.

È questa la decisione adottata dalla Cassazione nella sentenza n. 26402/2023, con la quale si esclude pertanto che l’acquirente del terreno, qualora non sia stato ancora reso destinatario del provvedimento amministrativo che dispone la bonifica del terreno, possa agire direttamente nei confronti del soggetto che ritenga responsabile dell’inquinamento allo scopo di conseguire, sotto forma di risarcimento del danno, l’integralità delle spese di bonifica. (... segue)


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Ultima Modifica: 15/07/2025