La donazione di beni mobili e immobili non è più limitata dalla tradizionale considerazione (derivata da norme che erano contenute nel Codice civile fin dal 1942) secondo cui a una donazione conseguiva una notevole limitazione nella successiva vendita dei beni donati. Nessuno li comprava volentieri e le banche non li accettavano come oggetto di ipoteca perché avrebbero potuto essere coinvolti nella lite che gli eredi del donante – lamentando la lesione della propria quota di legittima – avrebbero potuto promuovere contro il donatario.
Ora il quadro cambia: l’articolo 44 della legge 182/2025 ha abolito la cosiddetta azione di restituzione, vale a dire l’azione che poteva subire chiunque avesse acquistato dal donatario il bene che gli era stato donato. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 08/01/2026