La persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno conserva la sua piena capacità di agire, fatta eccezione per il compimento di quegli atti che il giudice tutelare affida all’intervento dell’amministratore di sostegno (in sostituzione o in assistenza dell’amministrato), nel momento della sua nomina o con un decreto successivo.
È quanto la Cassazione decide con l’ordinanza n. 27691/2023 (nel noto caso dell’infermità dell’attore Lando Buzzanca) derivandone che la sola sottoposizione di una persona al regime dell’amministrazione di sostegno non comporta l’attribuzione a quest’ultima dello status di incapace; pertanto, alla persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno non possono essere automaticamente applicate le norme limitative dettate dal Codice civile. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 01/10/2025