L’agevolazione ottenuta da una società agricola per l’acquisto di un fondo rustico è revocata se il fondo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, a uno dei soci della società acquirente, seppur dotato dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale (Iap). 
È quanto la Cassazione decide con l’ordinanza 28369/2022. 
Il beneficio fiscale in questione è quello previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, consistente nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli qualora ne siano acquirenti, tra gli altri, i coltivatori diretti e gli Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. (... segue) 
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            Ultima Modifica: 21/10/2024